La nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano

14 May 2023 3 By EH(?)

C’è qualcosa che non riesco a spiegarmi…

Emanata oggi, 13 maggio 2023, la nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano che entrerà in vigore il prossimo 7 giugno. Con essa, che «sostituisce integralmente la precedente del 26 novembre 2000», «sono abrogate tutte le leggi, le disposizioni, i privilegi e le consuetudini, anche degni di speciale e singolare menzione, in contrasto con la presente Legge».

Riconoscendomi incompetente in materia, mi astengo da qualsiasi commento limitandomi ad esprimere la mia incapacità di comprendere l’abrogazione di norme, procedure e “privilegi” (???) ammessi fino ad oggi e nonostante siano riconosciuti, nella nuova Legge, “anche degni di speciale e singolare menzione”.

Inoltre: mi colpisce la scomparsa negli articoli riguardanti la parte “giudiziaria” di ogni riferimento alle “controversie relative al rapporto di lavoro tra i dipendenti dello Stato e l’Amministrazione” e ai “ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari disposti” nei confronti dei medesimi, espressamente formulati all’ Art. 18 della Legge che sta per essere archiviata.

Sarò – sono – lenta a capire… alcune dinamiche… spero tuttavia di riuscirci attraverso i “fatti” futuri, nel tempo che il Signore vorrà concedermi di vivere.

Di seguito a confronto la materia, per me particolarmente sensibile per ovvi motivi, nelle due diverse formulazioni.

1) Dalla Nuova Legge:

Titolo IV

Funzione Giudiziaria

Articolo 21

  1. La funzione giudiziaria è esercitata, in nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario e dagli altri organi a cui la legge conferisce la competenza per specifiche materie.
  2. Il Sommo Pontefice, in qualunque causa civile o penale e in qualsiasi stato della medesima, può deferirne l’istruttoria e la decisione ad una particolare istanza con esclusione di ogni altro gravame.
  3. Nell’applicare la legge, il giudice si ispira al principio di equità, opera per il ristabilimento della giustizia e favorisce la conciliazione tra le parti. Nelle cause penali, inoltre, il giudice commina la pena in funzione della riabilitazione del colpevole, del suo reinserimento e del ripristino dell’ordine giuridico violato.
  4. In ogni processo è garantita l’imparzialità del giudice, il diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti.

Articolo 22

È riservata al Sommo Pontefice la facoltà di concedere l’amnistia, l’indulto, il condono, la grazia e di commutare le pene.

2) Dalla Legge del 26 novembre 2000:

Art. 15

  1. Il potere giudiziario è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato.
  2. La competenza dei singoli organi è regolata dalla legge.
  3. Gli atti giurisdizionali debbono essere compiuti entro il territorio dello Stato.

Art. 16

In qualunque causa civile o penale ed in qualsiasi stadio della medesima, il Sommo Pontefice può deferirne l’istruttoria e la decisione ad una particolare istanza, anche con facoltà di pronunciare secondo equità e con esclusione di qualsiasi ulteriore gravame.

Art. 17

  1. Fatto salvo quanto disposto nell’articolo seguente, chiunque ritenga leso un proprio diritto o interesse legittimo da un atto amministrativo può proporre ricorso gerarchico ovvero adire l’autorità giudiziaria competente.
  2. Il ricorso gerarchico preclude, nella stessa materia, l’azione giudiziaria, tranne che il Sommo Pontefice non l’autorizzi nel singolo caso.

Art. 18

  1. Le controversie relative al rapporto di lavoro tra i dipendenti dello Stato e l’Amministrazione sono di competenza dell’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, a norma del proprio Statuto.
  2. I ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari disposti nei confronti dei dipendenti dello Stato possono essere proposti dinanzi alla Corte di Appello, secondo le norme proprie.

Art. 19

La facoltà di concedere amnistie, indulti, condoni e grazie è riservata al Sommo Pontefice.

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2023/05/13/0365/00791.html

https://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/sp_ss_scv/informazione_generale/legge-fondamentale_it.html

Maria Michela Petti
13 maggio 2021