I DIRITTI, QUESTI ILLUSTRI SCONOSCIUTI

6 September 2020 0 By EH(?)

«La dignità di ogni uomo è garantita veramente soltanto quando tutti i suoi diritti fondamentali vengono riconosciuti, tutelati e promossi».

Benedetto XVI – 10 dicembre 2008 – introducendo un Concerto nel 60° Anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

Superare con la mente i confini nazionali – quanto alle norme che disciplinano la convivenza civile – è stato oltremodo agevole e rassicurante per la controprova, ancor più articolata, riscontrata nel Codice che va sotto il titolo di “Dichiarazione universale dei diritti umani”, che rientra fra i documenti base delle Nazioni Unite, cui tutti indistintamente e in ogni sua parte dovrebbero sentirsi vincolati.

In essa e nella «sua progressiva accettazione da parte della comunità internazionale», Giovanni Paolo II – nell’ Enciclica Sollicitudo Rei Socialis” (30.12.’87) – individua il segnale positivo e l’influsso esercitato nel conseguimento della consapevolezza che si è andata affermando nel mondo di pari passo «con la preoccupazione dappertutto più viva per il rispetto dei diritti umani e col più deciso rigetto delle loro violazioni».

L’incipit di tale Dichiarazione, al “Preambolo”, asserisce: «Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo….[ecc…]».

Di seguito l’elenco, per un opportuno promemoria, degli articoli della medesima invocati a difesa del nostro “caso”, dopo meticolosa lettura del documento.

Articoli declinati in termini molto elementari ed essenziali, che risultano di facile comprensione per chiunque abbia raggiunto l’età della ragione, per cui mi risparmio ogni commento e lo risparmio a chi dovesse imbattersi nella presente pagina…

Articolo 2:
«Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità».

Articolo 6:
«Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica».

Articolo 7:
«Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione».

Articolo 8:
«Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge».

Articolo 10:
«Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta».

Articolo 11:
1.«Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa».

Articolo 12:
«Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni».

I principi generali del diritto internazionale, formulati nella Dichiarazione – tutti e non solo quelli qui riportati, – universalmente riconosciuti e irrinunciabili, sono stati elaborati a partire dalla Carta delle Nazioni Unite di cui il 26 giugno scorso è stato celebrato il 75°anniversario della firma, con una commemorazione in modalità virtuale per le misure di contrasto alla diffusione epidemiologica da coronavirus.

Il potenziale etico di tali principi si coglie nei numerosi successivi documenti che ad essi si richiamano e che pongono l’accento sempre sul termine “tutti” sia in riferimento al rispetto reclamato per la loro totalità che all’universalità dei soggetti interessati. Proprio in ragione del fatto che la violazione, in tutto o in parte, di un solo articolo della “Dichiarazione universale dei diritti umani” rappresenta un vulnus al “fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo” come riconosciuto nel “Preambolo”.

Non esattamente una quisquilia!

Doveroso, quindi, l’appello al rispetto delle norme di questo Codice basilare che si leva di frequente, specialmente da parte di personalità di un certo rango, fra le quali autorevoli esponenti del Vaticano, che detiene all’ ONU un seggio per il suo osservatore permanente, pur non essendone Stato membro.

Ho riportato articoli dalla “Dichiarazione universale dei diritti umani” perché è quella, appunto, più conosciuta e richiamata. Per comprensibili esigenze di brevità, mi limito all’accenno di qualche altro precetto che ritengo rispondente all’obiettivo che mi sono proposto nella ricerca di eventuali riscontri – preciso subito: non rinvenuti – all’ irrituale procedura di “condanna sulla parola” in questa oscura ed oscurata vicenda.

Innanzitutto: nell’ immediatezza del “fatto”, pur non avendo competenze giuridiche, cercai risposte – per altre vie mai pervenute – nel Codice di Diritto Canonico pubblicato in Internet. Da un’attenta e meditata lettura ho tratto conferma che vi è previsto l’obbligo – senza eccezione di sorta – di rendere per iscritto al soggetto interessato ogni “decisione” si intenda adottare nei suoi confronti, con garanzia di potersi difendere e, soprattutto, nell’ assoluto “rispetto della dignità della persona”.

In nessun canone ho trovato giustificazione al trattamento ormai noto e sul quale sono tornata nel mio precedente scritto dal titolo: “Rispetto vo’ cercando, ch’è sì caro”.

Limitandomi, per ora, alle indicazioni inequivocabili che rispondono alle domande inevase e alle esigenze della “questione” in oggetto, contemplate da alcuni documenti del mondo “laico”, ne cito qualcuna ad integrazione degli articoli prima elencati e riproposti dalla “Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Difensori dei diritti umani”, adottata dall’Assemblea Generale con Risoluzione 53/144. 8 marzo 1999, dalla quale riprendo l’Articolo 9 che recita:

  1. Nell’esercizio dei diritti umani e le libertà fondamentali, inclusa la promozione e la protezione dei diritti umani, di cui alla presente Dichiarazione, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di beneficiare di effettivi rimedi e di essere protetti in caso di violazione di tali diritti.
  2. A questo fine, tutti coloro che adducono la violazione dei propri diritti o libertà hanno il diritto, sia di persona che attraverso un rappresentante legale autorizzato, di avanzare ricorsi e di ottenerne il pronto esame in una pubblica udienza di fronte ad un’autorità indipendente, imparziale e competente, giudiziaria o di altra natura, istituita per legge e di ottenere da tale autorità una decisione, conforme alla legge, che fornisca un risarcimento, incluso un adeguato indennizzo, ove vi sia stata una violazione dei diritti o delle libertà di quella persona, ed all’ esecuzione dell’eventuale decisione e risarcimento, senza ritardi eccessivi.

Poiché si fa appello spesso alle istituzioni europee e se ne denunciano mancanze e inadempienze, molto interessanti per la nostra “causa” mi paiono gli Artt. 30 (Tutela in caso di licenziamento ingiustificato),47 (Diritto a un ricorso effettivo r a un giudice imparziale),48 (Presunzione di innocenza e diritti della difesa), 54 (Divieto dell’abuso di diritto) – cui rimando per una verifica – della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata solennemente a Nizza il 7 dicembre 2000.

Alla fine di una ricerca che, se da un lato ha restituito un minimo di ordine ai miei pensieri in confusione e dall’altro non ha placato la fame e la sete di verità e giustizia, un sorriso a denti stretti me lo ha strappato l’ironia del principe de Curtis, in arte Totò. Ironia amara per me e pure per lui nella commedia cui mi ha rimandato l’associazione di idee: “Siamo uomini o … ?”.
Certamente: uomini siamo e non vasi di coccio, sballottati e frantumati da vasi di ferro…

Maria Michela Petti